La Finanziaria 2020 ha prorogato la scadenza del superbonus 110% al 30 giugno 2022 e, solo per i condomìni che al giugno 2022 hanno concluso almeno il 60% dei lavori, fino al 31 dicembre 2022.
Le modifiche hanno riguardato anche l’impianto della legge che:
- ammette al superbonus 110% gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- spiega che una unità immobiliare potrà ritenersi funzionalmente indipendente se dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:
- impianto per l’approvvigionamento idrico;
- impianto per il gas metano;
- impianto per l’energia elettrica;
- impianto di climatizzazione invernale;
- aggiunge la previsione per cui gli interventi di coibentazione del tetto sono trainanti;
- include tra i beneficiari del superbonus 110% gli edifici privi di APE perché sprovvisti di tetto, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi (unità collabenti), purché al termine dei lavori raggiungano una classe energetica in fascia A;
- si applica anche ai lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche realizzati sia dai portatori di handicap che dagli over 65 (anche se non portatori di handicap);
- la detrazione per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici viene estesa agli impianti solari fotovoltaici installati su strutture pertinenziali agli edifici;
- gli interventi di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, sono stabiliti tre differenti limiti di spesa:
– 1000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno;
– 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano al massimo otto colonnine;
– 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano più di otto colonnine; - delibere condominiali: alla regola già vigente in merito alla validità delle deliberazioni dell’assemblea condominiale riguardanti l’approvazione degli interventi agevolabili, gli eventuali finanziamenti degli stessi, l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, viene aggiunta la precisazione che, per la validità delle deliberazioni aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa per l’intervento, occorrono quegli stessi requisiti più la condizione che i soggetti ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole;
- in merito all’assicurazione per i professionisti: non è necessario stipulare una nuova assicurazione ma si può integrare quella già esistente, a condizione che la polizza già stipulata non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione e abbia un massimale non inferiore a 500.000 euro inserendo la copertura del rischio di asseverazione dell’art. 119 del Decreto Rilancio;
- prevede l’introduzione dell’obbligo, per istituti di credito e altri intermediari finanziari che acquisiscono il credito, di quantificare le parcelle professionali rispettando il principio dell’equo compenso. Questa norma è contenuta nella Legge di conversione dei Decreti Ristori.
Aumentano quindi gli interventi coperti dal superbonus realizzabili attraverso le coperture e i ponteggi Condor.
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