Dopo un periodo di impasse, ha avuto finalmente il definitivo via libera il cosiddetto Superbonus 110%.
Sono diverse le questioni relative a questo strumento, ed attraverso l’inserto de “Il Sole 24 Ore” del 22 luglio 2020, abbiamo estrapolato i punti salienti:
Il Superbonus 110% in breve
La nuova detrazione del 110% si propone come una spinta all’edilizia e un incentivo per riqualificare le abitazioni. La detrazione, con il beneficio del recupero in cinque anni in luogo di dieci per il risparmio energetico, è parallela a quelle in vigore: non è sostitutiva, ma nemmeno si cumula. L’ambito temporale va dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
A chi spetta?
La detrazione del 110% spetta a: persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa o professionale; ai condomini, cooperative di abitazione a proprietà indivisa; Iacp per abitazioni già assegnate; Onlus, organizzazioni del volontariato e associazioni di promozione sociale; associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui al decreto legislativo 242/1999, per lavori destinati ai soli immobili adibiti a spogliatoi.
Interventi trainanti
La detrazione del 110% è prevista per tre «interventi trainanti» nel risparmio energetico e per il sismabonus:
1) isolamento termico delle superfici opache che interessano l’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25% («cappotto»);
2) interventi su parti comuni dell’edificio relativi a sostituzione impianti di climatizzazione sia a condensazione sia a pompa di calore;
3) interventi su edifici unifamiliari di sostituzione di impianti di climatizzazione a pompa di calore.
Le asseverazioni
Il complesso degli interventi premiati dal superbonus del 110% è sottoposto a precise condizioni e necessita di certificazioni per diversi passaggi delle varie procedure. In primo luogo, ai fini del superbonus del 110% per tutti gli interventi interessati, oltre che per la cessione a terzi o lo «sconto in fattura» di tutti i crediti edili per i quali sono previste queste opzioni, i «tecnici abilitati» devono asseverare: il rispetto dei «requisiti tecnici minimi», che verranno stabiliti da uno o più decreti interministeriali attuativi; la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Sconto in fattura & Cessione del credito
1) In alternativa all’utilizzo diretto della detrazione che spetta in base alle regole del nuovo superbonus del 110%, i contribuenti possono anche optare per lo «sconto in fattura». Lo sconto in fattura consiste in un «contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari».
2) Per alcune specifiche detrazioni fiscali Irpef e/o Ires, sostenute negli anni 2020 e 2021 ė prevista una modalità nuova di utilizzo dello sconto. La cessione del credito. I contribuenti, infatti, (anche se non incapienti), al posto dell’utilizzo diretto della detrazione (cioè tramite il suo scomputo in dichiarazione dei redditi, in maniera verticale dalla stessa tipologia di imposta), possono optare per la cessione del relativo «credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari».
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